1. La proposta prevede che, di regola, non si debba ricorrere ad alcuna identificazione dell’utente.
  2. La necessità di identificazione è da considerarsi come l’eccezione e potrà avere luogo solo in ipotesi limitate e stabilite dal Ministro dell’interno.
  3. In queste ipotesi eccezionali, l’utente dovrà avere la possibilità di identificarsi in modo “indiretto” e “prescindendo dall’identificazione fisica”.
  4. Sarà ancora una volta il Ministro dell’interno a dover stabilire nel dettaglio quali modalità di identificazione indiretta adottare. Il testo della proposta di legge, volutamente, non scende nello specifico. In questo modo potenzialmente si consente un numero di possibilità di identificazioni infinite esempre aggiornate alla tecnica.
  5. Il testo della proposta di legge non parla dell’identificazione tramite carta SIM o SMS. Lo dico perchè c’è chi ha detto che questo sistema penalizzerebbe gli stranieri in Italia e, di fatto, è già consentito anche se poco diffuso. Entrambe le affermazioni sono vere. Infatti, lo ripeto, non si tratta di un contenuto della proposta di legge, ma solo di un esempio di largo consumo che ho voluto fare per far capire quale potesse essere un metodo di “identificazione indiretta che prescinde dall’identificazione fisica”.

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